Circolari

Circolare Ministero della Salute 12/4/2021 – Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per COVID19.

Circolare n° 06/2021 » 16.04.2021

Con la circolare in oggetto, il Ministero della Salute ha aggiornato quanto indicato il 12 ottobre u.s.

Di seguito le principali novità.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero.

La circolare prevede che in caso di ricovero ospedaliero per complicanze da COVID19, sarà cura del medico competente, previo certificato di negativizzazione, provvedere alla visita di idoneità alle mansioni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 41, secondo comma, lettera e-ter del d. lgs. n. 81/2008 per i casi di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni consecutivi.

Ciò indipendentemente dalla durata dell’assenza, anche al fine di valutare specifici profili di rischiosità.

Il Ministero ha quindi recepito formalmente quanto previsto nel Protocollo firmato dalle Parti Sociali il 6 aprile 2021, paragrafo 12 “Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS”, settimo punto (cfr. circolare Assomanovalanza n. 5/2021 del 9 aprile u.s.).

Lavoratori positivi.

I lavoratori in tale situazione possono rientrare al lavoro dopo 10 giorni di isolamento decorrenti dalla comparsa dei sintomi, ovvero dalla positività per gli asintomatici, a seguito di tampone molecolare negativo effettuato al termine dei 10 giorni ed inviato al datore di lavoro anche per il tramite del medico competente.

Nel caso dei sintomatici, il test deve essere effettuato al termine dei 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi.

Non devono essere considerati, come in passato, i sintomi come anosmia e ageusia/digeusia poiché possono avere durata anche molto prolungata.

Lavoratori positivi a lungo termine.

Diversamente da quanto previsto nella circolare del 12 ottobre 2020, il Ministero precisa che i lavoratori positivi possono essere riammessi in azienda dopo un isolamento di 21 giorni solo in caso di negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (come previsto nel Protocollo del 6 aprile u.s.. paragrafo 2 “Modalità di ingresso in azienda”, quarto punto - cfr. circolare Assomanovalanza n. 5/2021 del 9 aprile u.s.).

L’eventuale lasso di tempo tra i 21 giorni e la negativizzazione, qualora il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, sarà coperto da certificazione di prolungamento malattia rilasciata dal medico curante.

Lavoratore contatto stretto asintomatico.

In caso di contatto stretto con un positivo, il lavoratore sarà soggetto a certificazione di malattia rilasciata dal medico curante, salvo che non possa essere collocato in lavoro agile.

Il lavoratore sarà riammesso in azienda dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto e l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico.

Cordiali saluti.

» Firma Il Segretario - Donatello Miccoli  |   Autore Miccoli
» Carta intestata

Documenti allegati

Circolari recenti

Circolare n° 253/2009

Partecipazione gratuita per le aziende FISE (quadri, funzionari, impiegati) alla proposta formativa finanziata da Fondimpresa e realizzata da SFC - Sistemi Formativi...

Leggi tutto

Circolare n° 247/2009

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Determinazione n. 6 dell’8 luglio 2009 – Procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare...

Leggi tutto

Circolare n° 246/2009

Ritardi nei pagamenti da parte delle P.A. – Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009 - Decreto n. 46441 del 19/5/2009 - Accesso all'indennità di disoccupazione...

Leggi tutto

Circolare n° 241/2009

Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri su “Pagamenti delle Amministrazioni dello Stato a favore di imprese private”

Leggi tutto

Circolare n° 240/2009

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Leggi tutto

Pagina 151 di 185 pagine ‹ First  < 149 150 151 152 153 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva